COMUNE di GINOSA:" ORDINANZA 2 MAGGIO DISPOSIZIONI SU ASPORTO E SPOSTAMENTI SINO AL 17 MAGGIO"

02/05/2020

Con Ordinanza n.33 del 2 maggio 2020, il Sindaco dispone quanto segue.

🍽A far data dal 3 maggio e sino al 17 maggio 2020 possono esercitare la vendita con asporto esclusivamente gli esercizi inquadrati nei seguenti codici #Ateco:

56.10.11 - Ristorazione con somministrazione;
56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie;
56.21 - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
56.29 - Mense e catering continuativo su base contrattuale;
56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina;
10.89.09 - Produzione di altri prodotti alimentari nca e vendita frutta secca
10.71 - Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi.

🕙Le attività di vendita per asporto di ristoranti, pub, pizzerie devono essere esercitate entro e non oltre le ore 22,00.

🕗Le attività di vendita per asporto di bar, gelaterie, pasticcerie e frutta secca devono essere esercitate dalle ore 05:00 ed entro e non oltre le ore 20:00.

🕚Le attività di consegna a #domicilio, per ristoranti, pub, pizzerie bar, gelaterie, pasticcerie nel rispetto delle norme di confezionamento, di trasporto e igienico sanitarie (mascherina, gel igienizzante, guanti monouso ad ogni consegna, rispetto della distanza interpersonale dal cliente), devono essere esercitate entro e non oltre le ore 23:00.
Devono essere osservate le misure previste per gli esercizi commerciali autorizzati all'attività previste nell’allegato 5 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

🔴ORDINA ALTRESI’🔴

Con decorrenza dal 4 e fino al 17 maggio 2020 che:

❎A) le attività commerciali al dettaglio elencate nell'Allegato 1 e i servizi alla persona elencate nell'Allegato del DPCM, 26/4/2020 dovranno osservare la chiusura al pubblico nei giorni #festivi, ad eccezione di:
farmacie;
parafarmacie;
commercio al dettaglio di giornali riviste e periodici (edicole e giornalai);
rivendite di tabacchi;

📰B) le edicole, le rivendite di tabacchi, le farmacie e le parafarmacie nella giornate festive devono osservare la chiusura al pubblico dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno seguente.

💊C) le parafarmacie e le farmacie, devono osservare la chiusura al pubblico dalle ore 20:00 alle ore 08:30 del giorno successivo, ad eccezione di quelle di turno con apertura notturna, domenicale e festiva.

🍫D) le attività commerciali al dettaglio previste dall’Allegato 1 ed i servizi alla persona dell'Allegato 2 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, devono osservare la chiusura al pubblico dalle ore 20:00 alle ore 05:00 del giorno successivo.

⚫E) le pompe funebri e attività connesse devono osservare l'obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 20:00 alle ore 05:00 del giorno successivo;

🚗F) le attività di autolavaggio e carwash devono osservare l’obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo;

💧G) i punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande aperti al pubblico (ad es. i c.d. distributori h/24), devono osservare la chiusura totale già prevista; restano aperte h/24 le c.d. “Casette dell’Acqua”, considerate beni di prima necessità;

💳H) i detentori a qualsiasi titolo di distributori automatici e bancomat, con le relative apparecchiature devono osservare l’obbligo di procedere alla costante sanificazione di tutte le postazioni ove sono ubicati;

💶I) i distributori automatici e i bancomat devono essere utilizzati con i guanti monouso;

🍞L) le operazioni di carico/scarico e di lavorazione del prodotto nella sede produttiva (Forni, Panificatori etc.) restano consentite anche nelle fasce orarie in cui l’attività è chiusa al pubblico;

🎲M) resta sospeso ogni e qualsivoglia tipologia di gioco lecito che comporti lo stazionamento e la permanenza di frequentatori all'interno delle tabaccherie ovvero in altri locali autorizzati (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento, slot machine, new slot, videolottery, nonché i giochi che prevedono puntate connesse alla visione dell'evento anche in forma virtuale) e per l'effetto lo spegnimento di schermi televisivi e monitor ivi posizionati.

⚽N) è fatto divieto di accesso alle aree a parcheggio antistanti lo stadio comunale Teresa Miani di Ginosa, fatta eccezione per il personale che ivi presta servizio.

◼O) cimiteri comunali di Ginosa e Marina di Ginosa, é consentito l'accesso tutto i giorni, dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 12 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00; la domenica dalle ore 8,00 alle ore 12,00, (ordinanza sindacale n. 32 del 24 aprile 2020);

🌳P) parchi e giardini, é fatto divieto di accesso ai parchi (Parco Baden Powell, parchetto C.da Palombaro, parco Murgia San Pellegrino, percorso naturalistico Cava di pietra, parchetto C.da Cesine - Areafitness, parchetto Morandi a Ginosa e Parco comunale, Parco Pineta Regina, Area Camping internazionale e aree pinetate a Marina di Ginosa);

🏖Q) spiagge e arenili, è fatto divieto di accesso ad eccezione dei pescatori professionali locali che allo stato attuale detengano di fatto, sull'arenile, la propria imbarcazione;

🐶R) resta confermato secondo quanto stabilito dell’art.2 della Ordinanza n°214 della Regione Puglia lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di #toelettatura degli animali, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale toelettatura - ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;

🎣S) resta confermato secondo quanto stabilito dell’art. 3 dell'Ordinanza n. 214 della Regione Puglia, lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento di attività di pesca in forma amatoriale, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, alle seguenti condizioni:
soltanto mediante imbarcazioni con a bordo non più di 2 persone, delle quali almeno una abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010 e delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa;
l’accesso avvenga esclusivamente attraverso la foce del fiume Galaso;
sia stata inoltrata preventivamente formale comunicazione al comando di Polizia Locale all’indirizzo pm@comune.ginosa.ta.it che potrà essere esibita a richiesta degli organi di controllo;

⛵T) Resta consentito, secondo quanto stabilito dall’Art. 4 della Ordinanza n. 214 della Regione Puglia lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione da parte del proprietario o di un solo marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno. L’accesso avverrà esclusivamente attraverso la foce del Galaso.

🏡U) resta consentito quanto stabilito dall’Art.6 dell'ordinanza n. 214 della Regione Puglia lo spostamento individuale, all’interno del territorio regionale per raggiungere le abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case per vacanza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei beni, è necessario inviare preventivamente formale comunicazione al comando di Polizia locale all’indirizzo pm@comune.ginosa.ta.it. Tale comunicazione dovrà essere esibita a richiesta degli organi di controllo.

V) Confermare le misure organizzative per l'erogazione dei servizi comunali contenute nella propria precedente Ordinanza n 30/2020, avente ad oggetto “SERVIZI COMUNALI. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DURANTE L' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. PROROGA MISURE ORGANIZZATIVE SINO AL 3 MAGGIO 2020”, con decorrenza dal 4 e sino al 17 maggio 2020.

AVVERTE che l’inosservanza delle prescrizioni elencate in questa ordinanza comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 400,00 a 3.000,00 ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25/3/2020 n. 19.