La sentenza del TAR di Lecce accoglie i ricorsi di 13 gestori uscenti e manda in fumo la procedura di gara del Comune. Il vizio è “di radice”: le gare sono partite senza il Piano Comunale delle Coste.
Il TAR della Puglia, sezione di Lecce, ha annullato il bando con cui il Comune di Castellaneta aveva avviato la procedura per riassegnare le concessioni demaniali marittime del proprio litorale. La decisione, presa dalla Prima sezione del tribunale, accoglie 13 ricorsi presentati dai gestori uscenti contro il bando, pubblicato nel 2025: le offerte erano state aperte in estate, ma la procedura non era mai arrivata all’aggiudicazione. Ora il Comune deve decidere se impugnare la sentenza davanti al Consiglio di Stato; nel frattempo la procedura è nuovamente ferma e, con ogni probabilità, le nuove concessioni non potranno partire nemmeno per la prossima stagione balneare.
Secondo il tribunale, il Comune di Castellaneta ha invece cercato di ridefinire l’assetto del litorale con semplici elaborati tecnici interni, approvati da un atto del dirigente e da una delibera di Giunta comunale. Un atto del dirigente è un provvedimento interno, di gestione; una delibera di Giunta riguarda l’indirizzo dell’esecutivo comunale. Nessuno dei due può sostituire la pianificazione, che per legge richiede un percorso ben più robusto — appunto il “percorso aggravato” di cui parla la sentenza. Il TAR ha inoltre rilevato che alle richieste di spiegazioni sulle scelte del Comune non sono arrivate risposte chiare, e che l’istruttoria ha riscontrato lacune nella perimetrazione dei nuovi lotti: mancavano verifiche concrete sulla disponibilità di accessi pubblici al mare, parcheggi, collegamenti con la viabilità e allacci ai servizi essenziali.
La sentenza chiarisce anche due punti: le proroghe tecniche delle concessioni in scadenza, concesse in attesa delle gare, valgono solo per il tempo strettamente necessario a garantire la stagione balneare: non si può pretendere la proroga automatica fino al termine massimo previsto dalle norme nazionali; la mancata quantificazione preventiva degli indennizzi per le strutture non ammortizzate non rende illegittima la gara: è il concessionario a dover fornire prove contabili certe degli investimenti effettuati.
Il Comune di Castellaneta deve azzerare la procedura e ripartire da capo: prima di indire nuove gare, l’amministrazione dovrà completare l’iter del Piano Comunale delle Coste e svolgere uno studio approfondito e sostenibile dello stato del litorale. Nel frattempo i gestori uscenti potranno continuare l’attività solo in regime di proroga tecnica, limitata alla stagione in corso o a quella necessaria a concludere le procedure.
Fonte: https://www.newsbalneari.com/concessioni-balneari-a-castellaneta-il-tar-lecce-annulla-il-bando-dei-lidi/