Ginosa:" Attività commerciali chiusi tutto il giorno a Pasqua e Pasquetta"

09/04/2020

Con Ordinanza n.28 del 9 aprile 2020, il Sindaco di Ginosa, sentiti i commercianti e le associazioni di categoria, ha disposto quanto segue:

A) le attività commerciali al dettaglio elencate nell'allegato 1 del DPCM 11/3/2020, dovranno osservare la chiusura al pubblico nei giorni festivi, ad eccezione di:

-farmacie
-parafarmacie
-commercio al dettaglio di giornali riviste e periodici (edicole e giornalai)
-rivendite di tabacchi

B) nella giornate festive sia le attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (edicole e giornalai), che le rivendite di tabacchi dovranno comunque osservare la chiusura al pubblico dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del giorno seguente

C) l’obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del giorno seguente, delle attività commerciali al dettaglio previsti dall’Allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020

D) l’obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 19,30 alle ore 8,30 del giorno seguente le parafarmacie e le farmacie, ad eccezione di quelle di turno con apertura notturna, domenicale e festiva

E) osserveranno l'obbligo di chiusura totale al pubblico nei giorni festivi (incluse Pasqua e Pasquetta) le attività inerenti i servizi alla persona previsti dall'Allegato 2 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, salvo che per le pompe funebri e attività connesse, mentre nei giorni feriali vi è l’obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del giorno seguente

F) l’obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del giorno seguente delle attività di autolavaggio e carwash

G) la chiusura di tutti i punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande aperti al pubblico (ad es. i c.d. distributori h24), esclusi i distributori delle c.d. “Casetta dell’acqua”

H) l’obbligo di procedere alla costante sanificazione di
tutte le postazioni ove sono ubicati distributori automatici e bancomat, con le relative apparecchiature

I) l’obbligo di utilizzare i distributori automatici e i bancomat con i guanti monouso.

L) restano consentite le operazioni di carico/scarico e di lavorazione del prodotto nella propria sede produttiva (Forni, Panificatori etc.) anche nelle fasce orarie in cui l’attività è chiusa al pubblico

M) resta consentita la consegna a domicilio dei prodotti venduti anche nella fascia oraria di chiusura al pubblico, nel rispetto delle norme di igiene previste per il contenimento del contagio (mascherina, gel igienizzante, guanti monouso ad ogni consegna, rispetto della distanza interpersonale dal cliente)

N) è sospeso ogni e qualsivoglia tipologia di gioco lecito che comporti lo stazionamento e la permanenza di frequentatori all'interno delle tabaccherie ovvero altri locali autorizzati a essere aperti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento, slot machine, new slot, videolottery, nonché i giochi che prevedono puntate connesse alla visione dell'evento anche in forma virtuale) e per l'effetto lo spegnimento di schermi televisivi e monitor ivi posizionati.
O) è fatto divieto di accesso alle aree a parcheggio antistanti il cimitero comunale e lo stadio comunale T. Miani di Ginosa, fatta eccezione per il personale che ivi presta servizio

P) è fatto divieto di accesso ai cimiteri comunali di #Ginosa e di #MarinadiGinosa, eccezion fatta per gli addetti alle operazioni di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione di salme, e per i congiunti del defunto, nel rispetto delle disposizioni prescritte per il contenimento del contagio

Q) è fatto divieto di accesso a parchi e giardini (Parco Baden Powell, parchetto C.da Palombaro, parco Murgia San Pellegrino, percorso naturalistico Cava di pietra, parchetto C.da Cesine - Areafitness, parchetto Morandi a Ginosa e Parco comunale, Parco Pineta Regina, Area Camping internazionale e aree pinetate a Marina di Ginosa)

R) è fatto divieto di accesso a spiagge e arenili.

AVVERTE che l’inosservanza delle prescrizioni elencate in questa ordinanza comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 400,00 a 3.000,00 ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25/3/2020 n. 19.