Sul sito del Comune di Ginosa si legge questo: “revoca aggiudicazione definitiva alla Ditta SMART Project - Corrente in Casoria Determinazione n. 2 del 22-01-2016. Una ditta che ha avuto già molte controversie con vari comuni. Sapete qual è la situazione della Smart project? Andate su google, e digitate “Smart project informativa antimafia”. Non crederete a quello che vedrete. Venerdì 29 luglio 2011, il Quotidiano on line riporta la notizia: “Sospesa la certificazione antimafia, la giunta rescinde il contratto della sosta a pagamento con l’Ati Urbania”. L’Ati sta per associazione temporanea d’impresa. Il comune è quello di Aversa. E sapete tra queste imprese chi c’è? La Smart project. E ancora sono tanti i comuni che annullano i contratti di gara d’appalto con l’azienda in questione: Arzano, Calolziocorte, Lecco, Afragola, tutti questi comuni hanno scelto la strada della rescissione del contratto con la ditta Smart project a causa di un’informativa antimafia atipica emessa dalla Prefettura di Napoli l’8 luglio 2015 Che ha emesso nei confronti della stessa società una informativa ostativa antimafia nella quale si afferma che "allo stato, sussistono, nei confronti della suddetta società, tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi". Un'informativa che tuttavia non impone alle amministrazioni pubbliche di chiudere i rapporti contrattuali in essere con le società raggiunte dai provvedimenti ma "consente l'attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità nel valutare l'avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali alla luce della idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la Pubblica amministrazione" . Addirittura il 3 Settembre 2015 anche il Movimento 5 Stelle chiese al primo cittadino del Comune di Gravina di valutare se non fosse il caso di rescindere anticipatamente il contratto tra il Comune di Gravina e la società Smart Project s.r.l., affidataria del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento. Insomma dopo varie peripezie anche il nostro Comune con Determinazione n. 2 del 22-01-2016 revoca l’aggiudicazione della gara di appalto. Questo è quello che si evince sulla Determina : “in data 12.06.2015, si procedeva all’affidamento delle aree alla summenzionata ditta mediante sottoscrizione dell’apposito verbale;
Dato atto che, in fase di predisposizione degli atti relativi alla sottoscrizione della relativa convenzione la Prefettura di Napoli, giusta nota del 17.09.2015 prot. 117170 del 18.09.2015, ha reso noto di aver emesso in data 08.07.2015 un provvedimento ostativo ai fini antimafia nei confronti della predetta società e conseguentemente ai sensi del D. Lgs 159/2011 che dispone “la revoca e il recesso …. si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.” in data 24.09.2015, con nota prot. n. 24913/15 inviata a mezzo P.E.C., corredata delle relative ricevute di accettazione e consegna alla Ditta Interessata, fu comunicato l’avvio del procedimento di revoca della richiamata aggiudicazione definitiva ex art. 7 della L. 241/1990”.
Quì vi riportiamo la determina che potete trovare sul sito del Comune di Ginosa alla voce Albo Pretorio N° Mittente 132.
Determinazione n. 2 del 22-01-2016
Reg. Sett. n. 4 del 20-01-2016
OGGETTO: Procedura negoziata previa indagine di mercato per l'affidamento in concessione del servizio di parcheggio su aree pubbliche in Ginosa - Anni 2015 - 2017 - Revoca aggiudicazione definitiva alla Ditta SMART Project - Corrente in Casoria (NA).- CIG.: Z9711FEB3D - |
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 13.05.2008 il Comune di Ginosa ha inteso Istituire il Servizio di parcheggio a pagamento su aree Comunali nel Centro Urbano di Ginosa, e ciò in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 22.10.2007 con la quale veniva emessa atto di indirizzo finalizzato alla istituzione del predetto servizio da affidarsi a soggetti privati idonei da individuarsi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 163/2006, demandando al Responsabile dell’Area di Vigilanza tutte le procedure utili all’affidamento del servizio;
Che, in esecuzione dei richiamati provvedimenti, con determinazione n. 39/PM del 01.12.2014 (n. 781 R.G. del 31.12.2014), fu avviata indagine di mercato finalizzata all’individuazione del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 30 e dell’art.125 del D. Lgs n. 163/2006 e del dal vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D. Lgs n. 163/2006 per l’affidamento in concessione del servizio di parcheggio a pagamento su aree comunali nel Centro Urbano di Ginosa;
Che, all’esito delle procedure di gara, con determinazione n. 316 del 17.06.2015 (n. 9/PM del 24.04.2015), i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati, il servizio in argomento fu affidato in via definitiva alla Società Smart Project S.r.l. - Via T. Tasso, 50 - 80026 Casoria (NA);
Che con il medesimo provvedimento, nelle more della stipula della prevista convenzione, si prevedeva testualmente che, “previe intese con l’impresa affidataria, così come stabilito negli atti di gara che prevede in capo alla ditta partecipante Di impegnarsi a dare immediata esecuzione del servizio anche prima della formalizzazione del contratto, mediante apposito verbale di consegna dei servizi si procederà ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 a dare avvio al servizio al fine di ripristinare idonea fruibilità dei parcheggi pubblici che ad oggi non consentono adeguata rotazione dell’utenza determinando un appesantimento sulla fruibilità complessiva dei servizi pubblici”;
Che, in data 12.06.2015, si procedeva all’affidamento delle aree alla summenzionata ditta mediante sottoscrizione dell’apposito verbale;
Dato atto che, in fase di predisposizione degli atti relativi alla sottoscrizione della relativa convenzione la Prefettura di Napoli, giusta nota del 17.09.2015 prot. 117170 del 18.09.2015, ha reso noto di aver emesso in data 08.07.2015 un provvedimento ostativo ai fini antimafia nei confronti della predetta società e conseguentemente ai sensi del D. Lgs 159/2011 che dispone “la revoca e il recesso …. si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.” in data 24.09.2015, con nota prot. n. 24913/15 inviata a mezzo P.E.C., corredata delle relative ricevute di accettazione e consegna alla Ditta Interessata, fu comunicato l’avvio del procedimento di revoca della richiamata aggiudicazione definitiva ex art. 7 della L. 241/1990;
Che la Società Smart Project S.r.l. in data 23.09.2015 con nota inviata a mezzo P.E.C. acquisita al prot. n. 24774 stessa data produsse Decreto n. 01672/2015 Reg, Prov. Cau emesso dal TAR Campania Sezione Prima di sospensione dell’efficacia della nota della prefettura di Napoli Area 1/ter/OSP del 10.07.2015 avente ad oggetto “trasmissione informazione antimafia interdittiva” e della nota della Prefettura di Napoli, Area 1/ter/OSP prot.
n. 90380 del 08.07.2015, informazione antimafia interdittiva con la quale si informa che nei confronti della Smart Project s.r.l. con sede in Casoria sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa, fissando l’udienza per la trattazione collegiale al giorno 7 ottobre 2015 del ricorso registrato al n. 3990 del 2015;
Che la stessa Società in data 09.10.2015 con nota inviata a mezzo P.E.C. acquisita al protocollo n. 26754 in data 13.10.2015, nell’ambito delle controdeduzioni richieste nella nota
n. 24913/15 del 17.09.2015 rappresentava che: “avverso il provvedimento interdittivo
antimafia adottato dalla Prefettura di Napoli è stato proposto ricorso giurisdizionale pendente innanzi al TAR Campania, Sez. I, R.G. 3990/2015. L’udienza per la trattazione del merito è già fissata al 2.12.2015. Nell’ ambito del suddetto giudizio sono stati impugnati anche i provvedimenti di revoca/risoluzione adottati nelle more da altre amministrazioni locali, all’esito di procedimenti analoghi a quello avviato da codesta spettabile Amministrazione, in ragione del suddetto provvedimento prefettizio. Il TAR viste le ragioni della scrivente Società, ha " ritenuto che ricorrono i presupposti di gravità ed irreparabilità del danno per concedere l’accoglimento della suindicata domanda cautelare ”, accogliendo l'istanza cautelare proposta dalla Società, ha sospeso l’efficacia degli atti di risoluzione/revoca dapprima con decreto presidenziale n. 1672/2015 già notificatovi in precedenza ed ha confermato con ordinanza COLLEGIALE in data 7/10/2015 n. 1773/2015 (che si allega). Pertanto, si invita Codesta Spettabile Amministrazione a soprassedere, sino alla (imminente) definizione nel merito del giudizio surrichiamato, e dall’adozione di atti che incidano sul rapporto contrattuale in essere, anche al fine di evitare ulteriore contenzioso nei vostri confronti, in quanto con la relativa interruzione del servizio pubblico si arreca grave danno alla cittadinanza e alle casse comunali oltre che alla scrivente con il relativo licenziamento degli addetti allo svolgimento di tale servizio, ed inoltre Codesta Spett. Amministrazione Comunale sarà chiamata alle conseguenti richieste risarcimento danni , oltre che al contenzioso e con ulteriore aggravio di spese a vostro carico”.
Dato atto che, alla luce delle controdeduzioni di cui sopra ed al fine di evitare all’Ente l’apertura di contenzioso che avrebbe potuto esporlo ad aggravi di spesa, vista anche la imminente trattazione del ricorso pendente presso il TAR Napoli, in data 19.10.2015, con nota prot. n. 24763 veniva comunicata all’impresa Smart Project s.r.l. la sospensione del procedimento avviato e notificato con nota P.E.C. prot. n. 24913/15 del 24.09.2015, fino all’esito del ricorso n. 03990/2015 Reg. Ric., pendente presso il TAR di Napoli Sez. Prima la cui trattazione è prevista per il giorno 02.12.2015;
Rilevato che in data 20.01.2016 mediante consultazione all’indirizzo https://www.giustizia- amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocn ame=MONRDD77J6YY7R6BGONAX6BFYA&q= presente sul sito del Consiglio di Stato – Giustizia Ammininistrativa, è stata acquisita con registrazione al prot. n. 1617 copia della sentenza n. 00107/2016 Reg.Provv.Coll. del 02.12.2015, depositata in segreteria il 12.01.2016 con la quale in ordine al ricorso numero di registro generale 3990 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da –OMISSIS- s.r.l. il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe;
Considerato che secondo norma, specificatamente ai sensi del D. Lgs 159/2011 che dispone “la revoca e il recesso …. si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto”;
Rilevato che alla luce degli atti definitivi innanzi citati si ritiene provvedere alla immediata revoca della Determinazione n. 316 del 17.06.2015 (n. 9/PM del 24.04.2015) di aggiudicazione definitiva dell’affidamento in concessione del servizio di parcheggio su aree pubbliche in Ginosa
RITENUTA la propria competenza ai sensi della D.C.S. n° 92 del 29.09.2015 con cui è stata definita la riorganizzazione della Struttura Organizzativa e l’attribuzione delle relative funzioni del Comune, e D.C.S. n. 71 del 21.08.2015, nonché il Decreto del Commissario Straordinario (assunti i poteri del Sindaco) prot. n. 230 del 05.01.2016 con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt. 107 commi 2 e 3 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267 nei limiti dell’attività del III° Settore Area Vigilanza ( servizi Polizia locale e Protezione civile);
Il Responsabile del procedimento
F.to ANTONIO COSTANTINO
Lì, 20-01-2016
Il Responsabile del Settore F.to ANTONIO COSTANTINO
Fonte: libero. Campanianotizie. Quotidianonline.