Ill.mo sig.
ing. Giovanni Zigrino
Responsabile funzione 1
del Centro operativo comunale
piazza Marconi
74013 GINOSA
Ill.mo sig.
Sindaco
del Comune di
74013 GINOSA
I sottoscritti cittadini facenti parte del COMITATO RESIDENTI CENTRO STORICO GINOSA, con domicilio in Ginosa al c.so V. Emanuele n. 24
PREMESSO
- che sono proprietari degli immobili ubicati nelle aree del centro storico interessate dall’ordine di sgombero immediato e dal divieto assoluto di utilizzazione imposti con le ordinanze n. 15 del 21 gennaio 2014 e n. 20 del 22 gennaio 2014;
- che tali ordinanze sono state emesse per consentire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità nella situazione di allerta e di pericolo determinatasi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel corso del 2013;
- che nelle predette ordinanze si è dato formalmente atto del fatto che tali restrizioni dei diritti collegati al godimento delle rispettive unità immobiliari non sarebbero da porsi in dipendenza di una situazione di pericolo concreto ma soltanto potenziale;
- che, infatti, si è stabilito di «inibire l’utilizzo degli immobili ricadenti nelle predette vie, nelle more della esecuzione di tutti gli accertamenti tecnici atti a verificare le condizioni statiche del quartiere»;
- che, con nota pervenuta al Comune sin dal 23 giugno u.s., il Servizio di Protezione Civile della Regione ha trasmesso la relazione predisposta dai tecnici del CNR-IRPI a seguito degli approfondimenti tecnici che hanno riguardato ognuna delle predette unità abitative;
- che in tale relazione i tecnici hanno confermato (almeno per quel che concerne la sfera d’interesse dei sottoscritti) l’assenza di qualsivoglia situazione di pericolo che legittimasse le restrizioni al godimento degli immobili imposte con le sopra richiamate ordinanze e, a più forte ragione, che ne legittimi il mantenimento nel tempo;
- che del resto, nella nota sindacale con la quale il successivo 26 giugno tale relazione è stata trasmessa alla Prefettura, si dà piena conferma del fatto che gli accertamenti compiuti dal CNR legittimerebbero il ritorno nelle proprie abitazioni delle famiglie evacuate;
- che, invece e nonostante il tempo trascorso, non vi è cenno di un ravvedimento in ordine all’inibizione del godimento degli immobili;
- che, anche sulla scorta dei principi introdotti dall’art. 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, codesta Amministrazione va soggetta al risarcimento del danno da ritardo in ragione della ricaduta che tale inerzia sta avendo sul godimento degli immobili, sulla vita di relazione e, non da ultimo, sullo svolgimento di attività ed iniziative economiche
DIFFIDANO
le SS.VV., ognuno per quanto di competenza, ad adottare con immediatezza e/o a curare l’adozione di tutti i provvedimenti che consentano ai sottoscritti di riavere il pieno godimento degli immobili di rispettiva proprietà.
Ginosa 11 dicembre 2014