Puglia-zona rossa: "Cosa si può fare e cosa no. "

15/03/2021

Da lunedì 15 marzo 2021 in base alle Ordinanze del Ministero della Salute del 5 marzo 2021, del 12 marzo 2021, del 13 marzo 2021 e del 27 febbraio 2021, sono ricomprese:

  • nell'area bianca: Sardegna;
  • nell'area gialla: Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d’Aosta;
  • nell'area arancione: Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria;
  • nell'area rossa: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
  • Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse.
Cosa si può fare  e cosa no:

Si può fare visita a parenti e amici?

Nelle zone rosse no. Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021".

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni anche in un’altra Regione o Provincia autonoma? Posso recarmi all’estero per gli stessi motivi? 

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti.
Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

A Pasqua si può andare dai parenti?

Nelle zone rosse e solo nei giorni 3, 4 e 5 aprile, cioè Sabato Santo, Pasqua e Pasquetta, sono consentite le visite a parenti e amici all’interno della stessa Regione una sola volta al giorno, purché a spostarsi siano al massimo due persone accompagnate da figli under 14, da persone disabili o non autosufficienti conviventi. 

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?

In quest'area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
- dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
- dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Ragazzi e bambini possono andare a scuola?

Nelle zone rosse no. Ci saranno lezioni in presenza solo per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali. Tutti gli altri dovranno seguire la didattica a distanza.

Si può fare sport o una passeggiata?

E' consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. No, lo svolgimento degli sport di contatto, Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?

La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.