Comune di Ginosa:" Nuovi orari attività commerciali fino al 3 maggio"

16/04/2020

Con Ordinanza n.31 del 15 aprile 2020 del Sindaco di Ginosa, avente decorrenza immediata e fino al 3 maggio 2020, viene disposto quanto segue:

A) le attività commerciali al dettaglio elencate nell'allegato 1 del DPCM 10/04/2020, dovranno osservare la chiusura al pubblico nei giorni festivi, ad eccezione di:

-farmacie
-parafarmacie
-commercio al dettaglio di giornali riviste e periodici (edicole e giornalai)
-rivendite di tabacchi

B) nella giornate festive sia le attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (edicole e giornalai), che le rivendite di tabacchi dovranno comunque osservare la chiusura al pubblico dalle ore 19,30 alle ore 6,30 del giorno seguente.

C) l’obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 19,30 alle ore 6,30 del giorno seguente, delle attività commerciali al dettaglio previsti dall’ Allegato 1 del D.P.C.M. dell’10 aprile 2020.

D) l’obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 19,30 alle ore 8,30 del giorno seguente le parafarmacie e le farmacie, ad eccezione di quelle di turno con apertura notturna, domenicale e festiva.

E) osserveranno l'obbligo di chiusura totale al pubblico nei giorni festivi (inclusi #25Aprile e #1maggio) le attività inerenti ai servizi alla persona previsti dall'Allegato 2 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, salvo che per le pompe funebri e attività connesse, mentre nei giorni feriali vi è l’obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 19,30 alle ore 6,30 del giorno seguente

F) l’obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 19,30 alle ore 6,30 del giorno seguente delle attività di autolavaggio e carwash.

G) la chiusura di tutti i punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande aperti al pubblico (ad es. i c.d. distributori h24), esclusi i distributori delle c.d. “Casetta dell’acqua”.

H) l’obbligo di procedere alla costante sanificazione di tutte le postazioni ove sono ubicati distributori automatici e bancomat, con le relative apparecchiature

I) l’obbligo di utilizzare i distributori automatici e i bancomat con i guanti monouso.

L) Dovranno essere rispettate le seguenti misure previste per gli esercizi commerciali dall'Allegato 5 del D.P.C.M. 10 aprile 2020:

1. Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di paga mento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavo rative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto,particolarmente per l'acquisto di ali menti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalita':
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo' accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

M) restano consentite le operazioni di carico/scarico e di lavorazione del prodotto nella propria sede produttiva (Forni, Panificatori etc.) anche nelle fasce orarie in cui l’attività è chiusa al pubblico.

N) resta consentita la consegna a #domicilio dei prodotti venduti anche nella fascia oraria di chiusura al pubblico, nel rispetto delle norme di igiene previste per il contenimento del contagio (mascherina, gel igienizzante, guanti monouso ad ogni consegna, rispetto della distanza interpersonale dal cliente).

O) è sospeso ogni e qualsivoglia tipologia di gioco lecito che comporti lo stazionamento e la permanenza di frequentatori all'interno delle tabaccherie ovvero altri locali autorizzati a essere aperti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento, slot machine, new slot, videolottery, nonché i giochi che prevedono puntate connesse alla visione dell'evento anche in forma virtuale) e per l'effetto lo spegnimento di schermi televisivi e monitor ivi posizionati.

P) è fatto divieto di accesso alle aree a parcheggio antistanti il cimitero comunale e lo stadio comunale T. Miani di Ginosa, fatta eccezione per il personale che ivi presta servizio.

Q) è fatto divieto di accesso a parchi e giardini (Parco Baden Powell, parchetto C.da Palombaro, parco Murgia San Pellegrino, percorso naturalistico Cava di pietra, parchetto C.da Cesine - Areafitness, parchetto Morandi a Ginosa e Parco comunale, Parco Pineta Regina, Area Camping internazionale e aree pinetate a Marina di Ginosa).

R) è fatto divieto di accesso a spiagge e arenili.

Si AVVERTE che l’inosservanza delle prescrizioni elencate in questa ordinanza comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 400,00 a 3.000,00 ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25/3/2020 n. 19.