Con distinte sentenze depositate il 19 maggio scorso con riferimento al “caso Ginosa”, il Consiglio di Stato ha introdotto innovativi e fondamentali principi in materia di durata delle concessioni demaniali marittime, rendendo pronunce di notevole importanza per l’intero territorio nazionale, in un momento storico di grande incertezza sia per gli operatori balneari e sia per le amministrazioni comunali. Le sentenze dei giudici di Palazzo Spada nascono a seguito dell’appello proposto dal Comune di Ginosa avverso le sentenze del TAR Lecce con le quali, in accoglimento dei ricorsi presentati da un gruppo di concessionari del predetto Comune, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Danilo Lorenzo, era stata dichiarata la natura di proroga tecnica del termine di scadenza delle concessioni demaniali al 30.09.2027, così come previsto dalla legge n. 118/2022 nel testo modificato dalla legge n. 166/2024, ed era stata impugnata la scadenza al 15 settembre 2025 prevista dal citato Civico Ente.
Nelle citate pronunce il Consiglio di Stato afferma che il termine del 30 settembre 2027 previsto dall’art 3 della legge n. 118/2022, nel testo modificato dal D.L. n. 131/2024, rappresenta una proroga tecnica e quindi in linea con l’art. 12 della Direttiva Bolkestein e con l’art. 48 del TFUE, a condizione che detto termine sia finalizzato e correlato con l’obbligo delle Amministrazioni Comunali di avviare (entro il 30.06.2027) e concludere (entro il 30.09.2027) le procedure di gara. Pertanto, la tesi sostenute sino ad ora da una parte della giurisprudenza amministrativa di primo grado che considerava il 30.09.2027 quale mera proroga e pertanto illegittima perché contraria ai principi comunitari, è smentita dalla giurisprudenza di secondo grado. Nelle sentenze si legge che “è erroneo affermare che la normativa interna sopravvenuta debba essere automaticamente disapplicata con specifico riferimento alla fase antecedente allo svolgimento delle gare, fermo – è lo stesso Tar a ricordarlo – l’obbligo di procedere al loro avvio e la possibilità di disporre l’anticipata cessazione [id est: dell’efficacia della proroga] in caso di conclusione antecedente al termine massimo previsto dalla legge”.
Sempre il Consiglio di Stato, poi, affronta l’interpretazione dell’art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022 il quale stabilisce che “fino alla data di stipulazione dell’atto che regola il rapporto concessorio, l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’art. 1161 del codice della navigazione”. Tale norma, a detta del massimo Giudice Amministrativo, dispone la sanatoria dell’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente fino alla data di stipula dell’atto che regola il nuovo rapporto concessorio in esito all’affidamento mediante gara. In questo caso, per la scadenza della preesistente concessione non vi è alcuna data fissa, ma se ne prevede la cessazione contestualmente all’avvio del nuovo rapporto. Secondo il Consiglio di Stato, “per come finora configurato l’assetto normativo riflette il bilanciamento tra l’interesse pubblico primario all’attuazione degli assetti concorrenziali nel settore di cui si discute e la tutela dei rapporti preesistenti”. Significativo è poi l’espresso richiamo del Consiglio di Stato alla propria precedente sentenza n. 4480/2024, il cui principio viene ribadito e di seguito riportato: “le pubbliche amministrazioni, al fine di assegnare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, devono applicare l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE, costituendo la procedura competitiva, in questa materia, la regola, salvo che non risulti, sulla base di una adeguata istruttoria e alla luce di una esaustiva motivazione, che la risorsa naturale della costa destinabile a tale tipo di concessione non sia scarsa, secondo quanto sopra si è precisato in base ad un approccio che può essere anche combinato e deve, comunque, essere qualitativo”. Le sentenze poi, dopo aver affermato i citati principi di diritto, passano ad una valutazione del caso concreto sottoposto al vaglio giurisdizionale e concludono per un accoglimento parziale, nei termini di cui in motivazione, dell’appello proposto dal Comune di Ginosa laddove viene ritenuto corretto il termine di scadenza dei titoli previsto al 15.09.2025 in concomitanza con l’aggiudicazione dei lotti messi a gara, sostenendo che “la pretesa che la P.A. indugi ancora fino al convenzionamento con i nuovi concessionari … sottende una finalità dilatoria del tutto incompatibile con l’esigenza di applicare i principi concorrenziali di matrice europea e che porterebbe a un’interpretazione della proroga contrastante con il diritto eurounionale”. Quindi è legittimo chiedersi, sulla scorta di tale ultima motivazione, cosa accade nella ipotesi in cui, come nel caso Ginosa, si è proceduto ad una assegnazione provvisoria dei lotti ma non si è ancora proceduto alla stipulazione del nuovo rapporto concessorio in favore degli aggiudicatari, nelle more dei procedimenti finalizzati alle propedeutiche e necessarie autorizzazioni dei manufatti essenziali e necessari allo svolgimento dell’attività balneare. Tanto è ancora più importate nei casi in cui, sempre come insegna la vicenda Ginosa, le nuove autorizzazioni non sono state ancora rilasciate nel pieno della stagione balneare e conseguentemente (sempre nel pieno della stagione estiva) non sono stati sottoscritti i nuovi titoli concessori. Viene anche spontaneo chiedersi cosa accade (soprattutto in termini di tempistica della gara) nella ipotesi in cui, per i lotti messi a gara e assegnati, i progetti dei manufatti non dovessero ottenere le necessarie autorizzazioni per contrasto con le norme edilizie, paesaggistiche e di tutela ambientale, oltre che di vincoli idrogeologici. Tutte domande che rimangono aperte. Insomma, le sentenze si presentano di particolare importanza sotto molteplici punti di vista. Innanzi tutto e per la prima volta, vi è la conferma da parte del massimo Giudice amministrativo che la proroga prevista dalla legge n. 166/2024 (30.09.2027) è legittima perché conforme ai principi comunitari in quanto proroga tecnica. Pertanto, la disapplicazione della novella normativa prevista e disposta da alcune Amministrazioni Comunali è illegittima. In secondo luogo, rimane (a mio sommesso avviso) lo spiraglio legato al concetto della scarsità della risorsa che, lo ribadiscono i Giudici di Palazzo Spada, deve essere valutato in termini qualitativi e non quantitativi e sulla base di una adeguata istruttoria e di una esaustiva motivazione. Tanti, pertanto, gli spunti di interesse e di riflessione di queste interessantissime statuizioni del Consiglio di Stato. (Fonte Mondo Balneare)
Fonte: https://www.mondobalneare.com/balneari-ginosa-il-consiglio-di-stato-conferma-la-proroga-in-via-definitiva/