Comune di Ginosa-Ordinanza:" Ok accesso a spiagge per attività motoria e pesca"

08/05/2020

Con Ordinanza del Sindaco di Ginosa n. 35 dell'8 maggio 2020, si dispone quanto segue:

con efficacia immediata e fino al 17 maggio 2020:

• le attività commerciali al dettaglio elencate nell'Allegato 1 e i servizi alla persona elencate nell'Allegato del DPCM, 26/4/2020 dovranno osservare la chiusura al pubblico nei giorni festivi, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, commercio al dettaglio di giornali riviste e periodici (edicole e giornalai), rivendite di tabacchi e vendita al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti;
• le edicole, le rivendite di tabacchi, le farmacie e le parafarmacie e le attività di vendita al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti nella giornate festive devono osservare la chiusura al pubblico dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno seguente;
• le parafarmacie e le farmacie, devono osservare la chiusura al pubblico dalle ore 20:00 alle ore 08:30 del giorno successivo, ad eccezione di quelle di turno con apertura notturna, domenicale e festiva;
• le attività commerciali al dettaglio previste dall’Allegato 1 ed i servizi alla persona dell'Allegato 2 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, devono osservare la chiusura al pubblico dalle ore 20:00 alle ore 05:00 del giorno successivo;
• le pompe funebri e attività connesse devono osservare l'obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 20:00 alle ore 05:00 del giorno successivo;

SI STABILISCE

Con decorrenza da sabato 9 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 è consentito l’accesso a spiagge e arenili, ai cittadini con residenza anagrafica nel Comune di Ginosa dalle ore 5,00 alle 20,00 per la pratica delle attività sportive all’aria aperta di cui all’art. 3 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia datata 6 maggio 2020, N. 221, con le prescrizioni ivi stabilite

Parco #PinetaRegina in Marina di Ginosa a far data dal 9 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 sarà aperto al pubblico dalle ore 5,00 alle ore 20,00 a seguito della conclusione dei lavori di messa in sicurezza dell’area. Resta comunque interdetta la fruizione dell’area gioco per i bambini e dell’area pic-nic;

tenendo conto delle previsioni dell’art. 3 dell'Ordinanza n. 214 della Regione Puglia, che lo spostamento per lo svolgimento di attività di #pesca in forma amatoriale, nel rispetto di quanto previsto dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19 avvenga sino al 17 maggio alle seguenti condizioni:
• lo spostamento è consentito esclusivamente ai cittadini con residenza anagrafica nel Comune di Ginosa;
• la pesca può essere praticata mediante imbarcazioni con a bordo non più di 2 persone, delle quali almeno una abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010 e delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
• dovrà essere rispettata la normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa;

tenendo conto delle previsioni dell’art. 3 dell'Ordinanza n. 214 della Regione Puglia, che l’esercizio dell’attività di pesca da terra in mare è consentito dal 9 maggio 2020 sino al 17 maggio 2020 dalle ore 5,00 alle ore 20,00 esclusivamente a cittadini con residenza anagrafica nel Comune di Ginosa.

SI CONFERMA

Sino al 17 maggio 2020:
• possono esercitare la vendita con asporto esclusivamente gli esercizi inquadrati nei seguenti codici Ateco:
1. 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione;
2. 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
3. 56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
4. 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie;
5. 56.21 - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
6. 56.29 - Mense e catering continuativo su base contrattuale;
7. 56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina;
8. 10.89.09 - Produzione di altri prodotti alimentari nca e vendita frutta secca
9. 10.71 - Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi;

• Le attività di vendita per asporto di ristoranti, pub, pizzerie devono essere esercitate entro e non oltre le ore 22,00;
• Le attività di vendita per asporto di bar, gelaterie, pasticcerie e frutta secca devono essere esercitate dalle ore 05:00 ed entro e non oltre le ore 20:00;
• Le attività di consegna a domicilio, per ristoranti, pub, pizzerie bar, gelaterie, pasticcerie nel rispetto delle norme di confezionamento, di trasporto e igienico sanitarie (mascherina, gel igienizzante, guanti monouso ad ogni consegna, rispetto della distanza interpersonale dal cliente) , devono essere esercitate entro e non oltre le ore 23:00;
• Devono essere osservate le misure previste per gli esercizi commerciali autorizzati all'attività previste nell’allegato 5 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• Le attività di autolavaggio e carwash devono osservare l’obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo;
• I punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande aperti al pubblico (ad es. i c.d. distributori h/24), devono osservare la chiusura totale già prevista; restano aperte h/24 le c.d. “Casette dell’Acqua”, considerate beni di prima necessità;
• I detentori a qualsiasi titolo di distributori automatici e bancomat, con le relative apparecchiature devono osservare l’obbligo di procedere alla costante sanificazione di tutte le postazioni ove sono ubicati;
• I distributori automatici e i bancomat devono essere utilizzati con i guanti monouso;
• Le operazioni di carico/scarico e di lavorazione del prodotto nella sede produttiva (Forni, Panificatori etc.) restano consentite anche nelle fasce orarie in cui l’attività è chiusa al pubblico;
• Resta sospeso ogni e qualsivoglia tipologia di gioco lecito che comporti lo stazionamento e la permanenza di frequentatori all'interno delle tabaccherie ovvero in altri locali autorizzati (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento, slot machine, new slot, videolottery, nonché i giochi che prevedono puntate connesse alla visione dell'evento anche in forma virtuale) e per l'effetto lo spegnimento di schermi televisivi e monitor ivi posizionati;
• resta consentito l’accesso ai cimiteri comunali di Ginosa e Marina di Ginosa, dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e la domenica dalle ore 8,00 alle ore 12,00 (ordinanza sindacale n. 32 del 24 aprile 2020);
• resta il divieto di accesso ai parchi e giardini (Parco Baden Powell, parchetto C.da Palombaro, parco Murgia San Pellegrino, percorso naturalistico Cava di pietra, parchetto C.da Cesine - Areafitness, parchetto Morandi a Ginosa e Parco Comunale, Area Camping internazionale e aree pinetate a Marina di Ginosa);
• resta consentito secondo quanto stabilito dell’art.2 della Ordinanza n. 214 della Regione Puglia lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale toelettatura - ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
• l’accesso a spiagge e arenili ai pescatori professionali locali che allo stato attuale detengano di fatto, sull'arenile, la propria imbarcazione;
• che sino al 17 maggio secondo quanto stabilito dall’art. 4 della Ordinanza n. 214 della Regione Puglia è consentito lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione da parte del proprietario o di un solo marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno;
• tenendo conto dell’art.6 dell'ordinanza n. 214 della Regione Puglia che, fino al 17 maggio, lo spostamento individuale per raggiungere le abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case per vacanza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei beni, possa avvenire alle seguenti condizioni:
• è necessario inviare preventivamente formale comunicazione al Comando di Polizia locale all’indirizzo pm@comune.ginosa.ta.it se non si risiede nel Comune di Ginosa. Tale comunicazione dovrà essere esibita a richiesta degli organi di controllo.
• è consentito solo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 5,00 alle ore 20,00;
• la manutenzione e riparazione potranno essere eseguite esclusivamente in modalità individuale tranne che, in caso di necessità, non sia necessario l’intervento specializzato esterno comprovato da un documento giustificativo (ricevuta fiscale o fattura della avvenuta prestazione) che dovrà essere custodita ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza e controllo;
• le pulizie potranno essere svolte solo individualmente dal proprietario o da uno dei componenti del nucleo familiare o da ditta specializzata;
• è fatto assoluto divieto di pernottare o soggiornare nelle seconde case;
• che fino al 17 maggio, gli spostamenti per l’esercizio delle attività oggetto della l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia datata 6 maggio 2020, N. 221 per allenamento e addestramento animali, per la manutenzione di camper e roulotte, e per praticare attività sportiva all’aria aperta, sono consentiti all’interno del territorio comunale, dalle ore 5,00 alle 20,00 esclusivamente ai cittadini i residenti nel Comune di Ginosa.
• si confermano sino al 17 maggio 2020 le misure organizzative per l'erogazione dei servizi comunali contenute nella propria precedente Ordinanza n 30/2020.