-Continua la querelle tra imprese balneari e l’Ente comunale ginosino. (145/2018 e 77/2020) che prevedono in via transitoria l’estensione delle Il tema riguarda le concessioni demaniali marittime in scadenza il 31 dicembre prossimo. Quindi, l’applicabilità delle leggi nazionali stesse fino al 2033.
Il dibattito, comunque, riguarda tutto il territorio nazionale, soprattutto i Comuni che ritengono di non dover dare corso a
tale estensione automatica frapponendo gare pubbliche per l’assegnazione. Tra questi vi è Ginosa. Difatti, tre giorni fa, il Responsabile del Settore Urbanistica e del Demanio comunale, ha inviato ai titolari delle concessioni insiti sul demanio della propria Marina una comunicazione afferente alla procedura amministrativa di “proroga” della durata al 2033.
Con la condizione consapevole per l’imprenditore dell’obbligatorietà alla decadenza del titolo con l’approvazione del
redigendo Piano Comunale Coste (PCC). Quest’ultima direttiva, comunque, riviene dalla specifica decisione della Giunta comunale assunta con delibera 225 nella seduta tenutasi il 24 dicembre scorso. Scelta politica che, anziché rasserenare il clima di scontro, ha ulteriormente creato negli imprenditori balneari angosce, preoccupazioni, ansie, rabbia.
Di qui le valutazioni tecnico-giuridiche del Sindacato italiano balneari (Sib) Confcommercio di Taranto. Il Presidente di questa organizzazione, Vincenzo Leo, spiega: “E’ una proposta da stigmatizzare. Procurerà enormi contenziosi con risarcimenti erariali giacchè vi sono profili incostituzionali, rilievi comportamentali attivi e omissivi di carattere penale”. In sostanza, “ci si troverebbe di fronte ad un atto illegittimo nei confronti delle imprese turistiche di Marina di Ginosa”, che, secondo Leo, “sarebbe aggravato dal ricatto del tipo prendere o lasciare fatto a pochi giorni dalla scadenza delle concessioni”.
Aggiunge: “E’ bene tenere presente che le concessioni demaniali e Piano Coste Comunale sono due cose profondamente diverse. L’aria di sedime è soggetta al Codice della Navigazione, le sovrastrutture su di essa sono disciplinati dagli strumenti urbanistici e dell’edilizia. Quindi, mi chiedo e domando: come intende, eventualmente, il Comune di Ginosa mettere all’asta le concessioni? Con quali norme e leggi di riferimento?”. Come risolvere, allora, la vicenda delle concessioni ormai di fatto scadute? “Non è difficile: prendere esempio dal Comune di Gallipoli dove hanno rinnovate le concessioni applicando le leggi sul demanio marittimo. Tenendo presente che la recente sentenza del Tar di Lecce ha puntualizzato come i
Comuni non hanno alcun potere discrezionale sulla materia né la competenza a disapplicare una legge. Dando così un deciso rafforzamento alla formula esecutiva della vigente 145/2018 e alle recenti sentenze del Tar Toscana e di Lecce”. Giova ricordare che sul rilascio automatico delle autorizzazioni relative all’uso del demanio marittimo per il turismo balneare ed i servizi ricreativi, l’Italia è stata messa in mora dalla Commissione Europea. L’intimazione è stata inviata il 3 dicembre scorso e, sostanzialmente, racchiude l’incompatibilità della norma italiana col Diritto dell’Unione. Vale a dire, che le autorizzazioni in specie “devono essere rilasciate per un periodo limitato mediante una procedura di selezione aperta, pubblica e basata su criteri non discriminatori, trasparenti e oggettivi”.
La messa in mora, ad ogni modo, non ‘cancella’ la legge 145/2018. Resta tuttora valida ed i Comuni hanno l’obbligo di rispettarla, fornendo l’estensione al 2033 delle concessioni. Poi, tutti, dalle istituzioni di periferia a quelle centrali, dalla politica agli addetti ai lavori, non possono continuare ad equivocare sulla direttiva Bolkestein. Fu lo stesso economista olandese, Frits Bolkestein, Commissario europeo dal 1999 al 2004, a precisare che “in virtù della concessione, i concessionari demaniali possiedono suolo e strutture; quindi, la concessione è un bene, non è un servizio”. Tradotto: le spiagge non possono essere soggette alle evidenze
pubbliche. La dimostrazione riviene anche dalla recente sentenza del Tribunale amministrativo di Firenze e della Sezione di Lecce.
Raffaele CONTE