Regione Puglia:"Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19"

08/03/2020

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.


ORDINANZA         

 Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7/03/2020,  provenienti  dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e  Venezia,  per rientrare e soggiornare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, hanno l'obbligo:

-       di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

-       di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;

-       di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

-       di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

-       in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

I Prefetti territorialmente competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

La presente ordinanza è trasmessa ai Sindaci, ai Prefetti.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo,  sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.