Si lavora dietro le quinte in vista del taglio del nastro dei Saldi Estivi 2023, in tutta Italia giovedì 6 luglio. Una stagione saldi che si i preannuncia particolarmente interessante per gli acquirenti: i negozi sono infatti pieni di merce che non si è fatto in tempo ad esporre e presentare alla clientela – è il coro unanime dei commercianti- a causa soprattutto del maltempo che ha caratterizzato un po’ tutto
giugno. Dunque vendite di fine stagione, ma con un prodotto di stagione non ancora lanciato e promosso.
La Giunta regionale, a seguito della decisione approvata dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, ha deliberato il posticipo ( lo scorso anno iniziarono il 2 luglio) dei saldi estivi per il 2023, che inizieranno giovedì 6 luglio e si concluderanno il 15 settembre. Le vendite promozionali, come stabilito dall’art. 5, del Regolamento regionale n. 10/2016 non sono consentite nei quindici giorni antecedenti l’inizio dei saldi. Inoltre, l'esercente che intenda effettuare una vendita di fine stagione o a saldo deve darne comunicazione al SUAP, almeno cinque giorni prima, indicando i prodotti oggetto della vendita, la sede dell'esercizio e le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.
Federazione Moda Taranto e Confcommercio Taranto ricordano una serie di indicazioni fondamentali, sia per gli esercenti che per i clienti, per effettuare gli acquisti in saldo seguendo norme di sicurezza e trasparenza: CAMBI - la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della
riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto;
PROVA DEI CAMBI - non c’è obbligo, è rimesso alla discrezionalità del negoziante; PAGAMENTI - le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante; PRODOTTI IN VENDITA - i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo; PREZZI - obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. MODIFICHE E/O ADATTAMENTI SARTORIALI - sono a carico del cliente, salvo diversa pattuizione. Una novità di quest’anno riguarda le nuove regole dettate dal Codice del Consumo (modificato dalla direttiva Omnibus) che è entrato in vigore dal 1 luglio che coinvolgono in particolare il settore della moda in merito agli annunci di riduzione di prezzo
L’art. 17-bis del Codice del Consumo ha introdotto delle novità riguardo agli obblighi dei commercianti
nell’esporre gli annunci di riduzione di prezzo. Le disposizioni di tale articolo si applicano a partire dal
1° luglio. L’applicazione nella pratica delle novità indicate da tale articolo, ha fatto sorgere diversi
dubbi e domande, pertanto, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche a seguito delle
numerose richieste pervenute dalle Associazioni di categoria, ha pubblicato sul proprio sito delle FAQ
con relative risposte.